ODORA DI GIBERNE E TANKER QUESTA VICENDA CHE SI INGIGANTISCE SEMPRE DI PIU'. NON SUPERABILE E NON GESTIBILE IL CONTENUTO DELL’ATTO CHE HA PORTATO IL CASO FERRARO E LA GRANDE DISCOVERY DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO, NE HANNO “NEGATO" LA FISICA STRUTTURA IN FASE CAUTELARE.
la AVVOCATURA DELLO STATO si è costituita con una MEMORIA che nega la "esistenza fisica e struttura" dell’ATTO presentato al CONSIGLIO DI STATO, cioè ha affermato UN FALSO CONCLAMATO OBIETTIVO SMENTITO PER TABULAS,
ed IL CONSIGLIO DI STATO con ordinanza in fase “cautelare“, conforme nella sostanza, con piglio artefatto di motivazione, ha scritto in buona sostanza la stessa cosa “NEGANDO” LA ESISTENZA FISICA DEI CAPITOLI DA IV A VII dell’APPELLO,
UN FATTO TALMENTE ASSURDO DA NON POTER QUASI ESSERE SPIEGATO SENZA NON ESSER CREDUTI ( “è impossibile che abbiano fatto questo” è la replica del giurista medio che non appartenga alla cordata criminale dei deviati neocausidici specialisti della inversione e manipolazione).
VERIFICA ANCHE ANNOTAZIONI DI SEGUITO.
LA STRUTTURA FISICA DELL'APPELLO RIPARTITO IN SETTE PARTI E GESTITO SU QUATTRO PIANI
ANCHE ai non giuristi non sfuggirà però la gravità specifica del fatto: tutto si può manipolare e distorcere ma affermare che "un LIBRO di SETTE CAPITOLI è UN FUMETTO con DUE STORIE” (?!) è INVERTIRE E NEGARE UN DATO OBIETTIVO e cioè la REALTA’ e la realtà di un fatto/atto processuale.
E ALLORA COME MAI ?!
IL “NEGAZIONISMO" DI UN DATO OBIETTIVO APPARTIENE COME LOGICA VUOLE AD UN REGIME ASSOLUTO DI POLIZIA A BASAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE E NON ALLE CAUSIDICHE DIATRIBE E MANIPOLAZIONI ORDINARIE, ED IN FASE CAUTELARE COSTITUISCE LA PROVA INVERSA DELLA PORTATA E QUALITÀ' DELL’APPELLO E DELLA CONSISTENZA DELLO STESSO.
ATTENDEREMO IL MERITO (SECONDA E DEFINITIVA FASE DEL PROCESSO).
NEL FRATTEMPO A 106.000 indirizzi istituzioni e professionali è stata inviata la MAIL APPRESSO che spiega bene a tutti la incredibile gravità del caso, e come dire, lo pone sotto i riflettori come CASO esponenziale della crisi di sistema ed istituzionale in atto.PIU' SOTTO GLI ALLEGATI INTEGRALI INDICATI NELLA MAIL CHE, LEGGENDOl LASCIANO SENZA FIATO.
TENIAMO IN CALDO UN PEZZO CHE SI POTRA’ INTITOLARE “ IN MORTE DELLO STATO DI DIRITTO” .. e nel frattempo immaginiamo chi stia cercando di buttare giù lo schema di una futura motivazione "di merito" impossibile: odora di giberne e tanker questa vicenda e la vicenda generale .. che costituirà la fine della lotta per via democratica e secondo il diritto e le regole.
ALLORA SARETE TUTTI SCIOLTI E INVITATI A FARE SCELTE CONSEGUENTI, MA SARA’ IL GIORNO TERRIBILE DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELLA NECESSITA’ STORICA.
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“ IL CASO PAOLO FERRARO PORTATO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. LA PROVA DELLA FONDATEZZA DELL'ATTO INOLTRATO ATTRAVERSO IL SUO "NEGAZIONISMO" (in atti ne è negata la obiettiva consistenza materiale e strutturale: un fatto senza precedenti, di inaudita gravità).
NELL'ALLEGATO ALLA PRESENTE MAIL, E DESTINATI AL VAGLIO PROFESSIONALE EQUILIBRATO DI TUTTA LA MAGISTRATURA ORDINARIA ED AMMINISTRATIVA DELLA POLITICA E DELLA AVVOCATURA DELLO STATO E DEL MONDO FORENSE E DELLA INFORMAZIONE:
1. ATTO CHE HA PORTATO IL CASO PAOLO FERRARO AL CONSIGLIO DI STATO da pag 1 a 112
2. ESTRATTO "MEMORIA DELLA AVVOCATURA DELLO STATO" da pag 113 a pag 115 IN PUNTO DI "NEGAZIONE DELLA ESISTENZA FISICA" DI CINQUE CAPITOLI E oltre 70 pagine
3. ESTRATTO da pag 116 a 117 della MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO IN FASE CAUTELARE DEL CONSIGLIO DI STATO "CONFORME" con taglio "valutativo" : "l’appello incentrato esclusivamente sulla ricostruzione in fatto della vicenda professionale e umana" E NEGAZIONE DI FATTO DELLA ESISTENZA FISICA DEI CAPITOLI DA IV IN POI
4. ESPOSTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO ED ALL'AVVOCATO DELLO STATO CIRCA I GRAVI FATTI INDICATI SUB 2 e 3. da pag 118 a pag 125
5. DOCUMENTO DI RINVIO ALLE PROVE FINALI VIDEO AUDIO CONTESTUALIZZATE “DIFFUSE PUBBLICAMENTE E VAGLIATE” SULLA VICENDA A MONTE (I FATTI DELLA CECCHIGNOLA CHE COINVOLGONO AMBIENTI CIVIL MILITARI E SPIEGANO INELUTTABILMENTE TUTTO CIO’ CHE STA ACCADENDO) .
A fronte di una documentazione “unica” che, mette chiunque in grado di capire conoscere e valutare “tutto” e su tutti i piani, e di UN ATTO STRUTTURATO SU QUATTRO PIANI E SETTE CAPITOLI NUMERATI che copre ogni aspetto con censure analitiche e dettagliatissime a prova della integrale manipolazione falsità di TUTTO, e sul piano fattuale, dei dati, della consulenza e dei provvedimenti del CSM ma soprattutto delle argomentazioni e passaggi valutativi della sentenza di primo grado, IL CONSIGLIO DI STATO con ordinanza emessa in fase ”cautelare” (il processo nel ”merito” continuerà) l’11 marzo 2016 ha “reagito”
• 1. alla dettagliata dimostrazione con prove di immediata percezione della integrale falsità totale artefazione manipolazione ed invenzione di ogni singolo dato, di ogni passaggio della “consulenza”, di ogni passaggio delle delibere e della conforme totale illegittimità in radice e passo per passo della sentenza del TAR di Roma,
• 2. a fronte delle prove documentali e scritte altresì della radicale “falsificazione” delle condizioni di vita personali e nascondimento totale addirittura di un rapporto di coppia e convivenza in essere dal 2010, che contrastava in radice un ’impalcato artificiale palesemente e costruito e mal ingegnerizzato”, e di esposti denunce residenza anagrafica e dirette prove di immediata percezione su circostanza peraltro pacifica e notoria;
• 3. dinanzi a prove dirette che impattano radicalmente finanche sulla vicenda a monte e rivelano la esatta veridicità delle scoperte del dott. Ferraro, a ragione della attività di distruzione persecutoria poggiata ESCLUSIVAMENTE su artefazioni e dati falsi, assurdamente difesi nonostante appaiono immediatamente in lapalissiano ed insormontabile contrasto patente con la realtà,
• 4. dinanzi al deposito in atti di sette certificazioni e tre relazioni che dicono l’esatto contrario della consulenza, al deposito di prova diretta (registrazione audio) sinanche sulla “soppressione” (strappo) di TEST da parte del consulente del CSM Tonino Cantelmi, ed alla dettagliata e minuziosa indicazione dei falsi ideologici punto per punto, ogni punto senza eccezioni passato in rassegna, e dimostrazione con prove dirette indirette e ed argomentazioni chiare, della natura artificiale e manipolatoria di OGNI frammento delle “mere” ideazioni utilizzate;
come appresso (non una parola di più nella mera “declaratoria”).
“RITENUTO che l’appello incentrato esclusivamente sulla ricostruzione in fatto della vicenda professionale e umana del ricorrente al fine di contestare il piano apprezzamento e la valutazione da parte della amministrazione, non appare prima facie idoneo a scalfire gli argomenti sulla base dei quali il primo giudice ha ritenuto immuni da vizi le conclusioni raggiunte …. ”.
Ciascun giurista conosce la portata e la natura dell’obbligo di motivazione (non apparente) che accompagna anche le ordinanze nel nostro sistema giuridico.
Ciascun giurista è un grado di apprezzare quantomeno l’esatto contenuto di un ricorso e la sua concreta e reale articolazione.
Ciascun giudice sa e percepisce la portata di prove dirette ed indirette e capisce l’impatto di un sistema di prove che è stato sviluppato ex professo SU QUATTRO PIANI dichiarati ed articolati in appositi capitoli, ad ogni singolo passaggio fattuale, ad ogni singolo passaggio valutativo della c.d. consulenza, poi argomentativo delle delibere pedisseque, poi esteso alla finale pedissequa rimasticazione formale delle precedenti “coerenze meramente interne” e quindi ad ogni singolo passaggio motivazionale della sentenza di primo grado, tutti oggetto di specifiche e dettagliate censure .
IL CONSIGLIO DI STATO afferma ellitticamente “il detto non può scalfire il deciso”, tramite quattro righe che attengono alla nozione di “presa di posizione” non certo all’onere motivazionale, ma al contempo e soprattutto afferma CONTRO LA PALESE EVIDENZA “appello incentrato esclusivamente sulla ricostruzione in fatto della vicenda umana e personale”
(e la consulenza “distrutta” in ogni minuto passaggio ?!
e le motivazioni illogiche e manipolatorie dei provvedimenti disintegrate ?!
e la struttura meramente confermativa della sentenza del TAR disgregate nella loro illogica formulazione confermativa ?!
e i vizi sintomatici in ogni singolo fatto atto passaggio ?!
E I CAPITOLI DA III A VII del ricorso ?!
e le dettagliate censure ripartite tra settimo CAPITOLO esplicitamente dichiarato a tal fine e VI CAPITOLO omologo che lo precede?!
E la riduzione ortopedica “protocollar condivisa ” a mera “vicenda umana e personale” di UN CASO che ha svelato metodi, strumenti, attività di portata generale e di rilevo storico ?!
UN FATTO DI ENORME GRAVITA'.
DAL CANTO SUO COME SI EVINCE DALLA QUARTA PARTE DELL’ALLEGATO, nella causa di appello introdotta dinanzi al Consiglio di Stato, l'avvocato dello Stato Federico Di Matteo ha introdotto una questione di inammissibilità del ricorso citato, indicando che esso:
1. è (sarebbe) articolato esclusivamente in due sole parti citate estensivamente come titolo nella memoria stessa ( e cioè NEGANDO LA CONSISTENZA OBIETTIVA DI UN ATTO NOTIFICATO E DEPOSITATO ) ,
2. è /sarebbe) privo di censure specifiche ai capi della sentenza impugnata,
3. è (sarebbe) privo della citazione di passaggi della sentenza impugnata, ed altro meritevole di separato rilievo.
Risulta invece dalla semplice e piana lettura del ricorso strutturato su quattro piani e composto di SETTE PARTI, debitamente notificato, depositato in quattro copie cartacee, trasmesso in via digitale ed altresì depositato digitalmente mediante incorporazione in file depositato in quattro DVD, quanto segue.
A. Il ricorso è suddiviso in SETTE PARTI individuate con numero romano, tutte riferite sia all'appello di merito che alla fase cautelare aperta, e non è affatto incentrato esclusivamente sulla vicenda umana e professionale del ricorrente, ma all'opposto dettagliatamente articolato su tutti i profili possibili rilevanti, come da punto B seguente.
B. Alle censure specifiche sui capi della sentenza esplicitamente individuati risulta dedicata la parte VII LE CENSURE ALLA SENTENZA DETTAGLIATE preceduto organicamente dalla PARTE VI LE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO, A PARTIRE DALLA DELIBERA DI DISPENSA E DALLA “CONSULENZA” INCORPORATE NELLA MOTIVAZIONE DI PRIMO GRADO a sua volta correlate strettamente ed organicamente alle precedenti parti III, IV E V dedicate analiticamente ed in punto di prova a tutti i profili dati ed elementi non solo rilevanti ma altresì tutti indicati e citati sia nella procedura sfociata nel provvedimento finale, sia nella consulenza posta a “fondamento”, sia nel provvedimento finale di dispensa “per inettitudine” del magistrato, che soprattutto nella sentenza oggi impugnata con finali dettagliate e specifiche censure. Il tutto ovviamente e necessariamente costituisce il basamento probatorio e di eccezioni domande e riferimenti della istanza cautelare debitamente riproposta in appello.
Ma a voi la possibilità di valutare autonomamente, solo “leggendo” … e di scegliere tra condividere il circo della integrale manipolazione, restare indifferenti, fare scelte.
Noi con profonda fede nella logica nelle regole nel diritto e nello Stato Costituzionale, mettiamo a disposizione tutto, anche per la Storia."
ALLEGATI CONSULTABILI DIRETTAMENTE IN EMBEDDING
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Qui sopra la documentazione richiamata nella mail .. ma anche (per i San Tommaso) la integrale documentazione circa le notifiche depositi e trasmissioni del ricorso. (vedi versione EVERNOTE )
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TESTO DELLA MAIL INVIATA DI SEGUITO ED INSIEME ALL'ALLEGATO consultabile cliccando sulla versione EVERNOTE.
DI SEGUITO IMMETTIAMO ANCHE IL LINK AGLI ALLEGATI INTEGRALI, INDICATI NELLA MAIL, CHE, LEGGENDO, LASCIANO SENZA FIATO.